Coronavirus

Il testo del nuovo DPCM del 3 novembre 2020: ecco cosa cambia per lo sport e l'attività motoria nelle diverse zone

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19: come ormai noto l'Italia sarà divisa in zona gialla, arancione o rossa in base al livello di rischio con relative misure più o meno stringenti.

A partire da venerdì 6 novembre scatta il "coprifuoco" su tutto il territorio nazionale, come si legge infatti nel decreto (QUI IL TESTO COMPLETO): "Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

Di seguito un riepilogo delle diverse indicazioni relative a sport ed attività motoria diversificate per zona.

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ZONA GIALLA - DPCM NOVEMBRE 2020

REGIONI: Lazio, Molise, Sardegna

-E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
 
 
-Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;
 
-Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
 
-Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; 

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ZONA ARANCIONE -  DPCM NOVEMBRE 2020

REGIONI: AbruzzoBasilicataEmilia RomagnaFriuli Venezia GiuliaLiguriaMarchePugliaSicilia, Umbria

Per quanto riguarda l'attività motoria e sportiva non ci sono variazioni rispetto alla zona verde, tranne l'obbligo di dover svolgere l'attività nei limiti territoriali di residenza.

ZONA ROSSA - DPCM NOVEMBRE 2020

REGIONI: CampaniaLombardia, Calabria, PiemonteToscana,  Valle d'Aosta

-Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva
 
-E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale (APPROFONDIMENTO: cosa si intende per prossimità della propria abitazione?)



14/11/2020