Antidoping

La Seconda Sezione del TNA accoglie la richiesta della procura ed infligge una nuova pesante squalifica a Roberto Barbi

La Seconda Sezione del TNA in accoglimento della richiesta della Procura Nazionale Antidoping, dichiara sussistente la violazione dell’art. 4.12.1 CSA contestata al sig. Roberto Barbi  (tesserato FIDAL) e statuisce che la squalifica pendente sullo stesso decorra nuovamente a far data dal 30 luglio 2017 (nuovo termine finale al 29 luglio 2032), in applicazione dell’art. 4.12.3 CSA. Condanna il sig. Barbi al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in € 350,00.

Con questo comunicato NADO Italia comunica la nuova pesantissima squalifica per l'ex maratoneta toscano che, in seguito alle vicende doping, doveva scontare una condanna fino al 9 marzo 2024, data che è stata quindi posticipata di oltre 8 anni.


Come noto Barbi lo scorso anno, nonostante l'inibizione, aveva preso parte alla Porretta-Corno alle Scale, storica gara in salita dell'Emila-Romagna, con un pettorale per la gara non competitiva per poi tagliare per primo il traguardo (precedendo anche i non competitivi). LA VICENDA QUI

Barbi, classe 1965, potrà quindi tornare a gareggiare "ufficialmente" all'età di 67 anni.

Di seguito l'articolo del Codice Sportivo Antidoping infrando da Barbi:


4.12.3 Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica.
Qualora l’Atleta o altra Persona violi il divieto di partecipazione di cui al comma 4.12.1, i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione saranno invalidati ed il periodo di squalifica originariamente comminato, dovrà ricominciare a decorrere dalla data della violazione. Il nuovo periodo di squalifica può essere ridotto ai sensi dell’articolo 4.5.2 se l’Atleta o altra Persona dimostra la propria assenza di colpa o negligenza significativa per la violazione del divieto di partecipazione. Sarà il CONI-NADO a determinare se l’Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione ai sensi dell’articolo 4.5.2. E’ possibile ricorrere in appello avverso tale decisione ai sensi dell’art. 32.
Qualora il Personale di supporto dell’Atleta o altra persona assistano un soggetto nel contravvenire al divieto di partecipazione durante il periodo di squalifica, l’Organizzazione antidoping avente competenza nei confronti di tale personale di supporto o altra persona dovrà procedere alla erogazione di sanzioni per violazione dell’articolo 2.9 relativamente all’assistenza di cui sopra.



20/04/2018